L’ EMAS (Eco Management Auditing Scheme) è un Regolamento europeo che stabilisce uno schema comunitario al quale possono aderire, su base volontaria, organizzazioni pubbliche o private, che intendono tenere sotto controllo l’impatto ambientale delle proprie attività e servizi, migliorare le proprie prestazioni ambientali, fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati tutte le informazioni pertinenti. L’EMAS, infatti, attraverso la dichiarazione ambientale, attua un processo di trasparenza sulle proprie prestazioni e sugli obiettivi ambientali, che intendono essere attuati a breve e medio termine. Il Regolamento EMAS prevede una serie di adempimenti per le organizzazioni che intendono registrarsi e un riconoscimento, a livello europeo, per coloro che riescono ad ottenere e mantenere la registrazione. Nello specifico per ottenere la registrazione EMAS un’organizzazione deve:
- effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi. Alla luce di tale analisi attuare un sistema di gestione ambientale (SGA) che soddisfi tutti i requisiti indicati nel Regolamento, in particolare il rispetto della legislazione ambientale. Il SGA è costituito dalla politica ambientale dell’organizzazione, dal programma ambientale e da quella parte del sistema complessivo di gestione che comprende la struttura organizzativa, la pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in opera, completare, analizzare e mantenere il programma e la politica ambientale.
- effettuare verifiche (audit) ambientali, che siano impostate in modo da valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione e verificare che il sistema di gestione ambientale sia stato reso operativo in materia corretta;
- elaborare una dichiarazione ambientale nella quale sia riservata un'attenzione particolare ai risultati dell'organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e traguardi ambientali e al miglioramento continuo della sua prestazione ambientale e nella quale si tenga conto delle necessità in materia di informazione dei soggetti interessati.
- aver fatto esaminare la sua analisi ambientale, il sistema di gestione, la procedura di verifica (audit) e la dichiarazione ambientale per verificarne la conformità al Regolamento e fare convalidare la dichiarazione ambientale da parte del verificatore ambientale, soggetto terzo indipendente, accreditato dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit – Sezione EMAS Italia;
- trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata al Comitato Ecolabel-Ecoaudit-Sezione Emas Italia e, dopo la registrazione, metterla a disposizione del pubblico.
Una volta ottenuta la registrazione EMAS e quindi, l’iscrizione nello specifico registro europeo, l’organizzazione deve assicurare il funzionamento ed il mantenimento del SGA e sottoporlo, insieme agli aggiornamenti della dichiarazione ambientale, alle periodiche verifiche previste dal Regolamento.
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